Aggiornamento normativo: i cosmetici in Cina

Il 20 Luglio è stata rilasciata dal Consiglio di Stato cinese la seconda versione del regolamento sui prodotti cosmetici che sostituirà la Cosmetic Hygienic Supervision Regulation, in vigore dal 1990.
La consultazione pubblica della proposta di regolamentazione – che costituisce una preziosa occasione per  fornire commenti da parte degli stakeholders - potrà avvenire sino al 20 Agosto.

L’attuale regolamentazione cinese in materia non risulta adeguata a rispondere, da un lato, all’evoluzione e innovazione del mercato e dall’altro a tutelare la salute e gli interessi dei consumatori.

Rispetto alla prima bozza dello scorso novembre, la seconda versione contiene diversi cambiamenti in merito alla gestione dei prodotti cosmetici e agli ingredienti nonché emendamenti alle norme esistenti.

In primo luogo viene rivista la definizione stessa di cosmetico, che include i prodotti per uso orale e per la salute dei denti.

Relativamente all’utilizzo dei materiali, questi saranno classificati come permessi, ristretti e proibiti per l’utilizzo in cosmetici. Alcuni materiali potranno essere soggetti ad approvazione.

La proposta di legge prevede che i cosmetici siano divisi in “special cosmetics” (precedentemente “cosmetics for special purpose”) – per i quali è prevista una registrazione - e  “common cosmetics” (“cosmetics for non-special purpose”), che dovranno essere controllati e tracciabili. Il numero di categorie di prodotti che cadono sotto l’ala degli “special cosmetics” è stato ridotto da nove a cinque: colorazioni per capelli, permanenti per capelli, trattamenti sbiancanti, protezione solare e altri tipi di prodotti. Potrebbero evadere tale classificazione prodotti quali deodoranti, prodotti per la crescita dei capelli, prodotti snellenti e per il trattamento del seno.

Al fine di garantire un maggiore controllo sui prodotti in commercio, le aziende saranno responsabili della qualità e della sicurezza dei prodotti. I produttori saranno obbligati a rendere disponibili al pubblico ricerche e dati relativi al bene.  

Inoltre, la comunicazione e pubblicizzazione dei prodotti dovrà essere veritiera e legittima. I cosmetici non potranno, infatti, reclamare in modo implicito o esplicito effetti medici.

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